Imprenditorialità giovanile in agricoltura

Il decreto del Ministero dell’agricoltura definisce, tra l’altro, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari per poter accedere alle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (D.M. 23 febbraio 2024).

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui vengono adottate misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

 

Il nuovo decreto segue il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, del 20 luglio 2022 e lo adegua al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

 

Beneficiari e requisiti

 

L’articolo 2 del decreto individua i soggetti beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere. In particolare, le agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n.185/2000 si applicano: 

 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le imprese di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti (per le imprese di cui alla lettera b) sono richiesti solo i requisiti dei punti 2, 3 e 5): 

 

1) essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

 

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale.

 

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al citato punto 3) per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

 

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni (articolo 3).

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi individuati dal comma 2 dell’articolo 3.

 

Domande

 

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo sopra indicato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

 

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento UE), stabilisce le spese ammesse e i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.